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L'art. 8 bis del D. Lgs. 626/94, introdotto da D. Lgs. 195/03, al comma 5, prevede per gli RSPP (Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione) e gli ASPP (Addetti alla sicurezza, prevenzione e protezione) la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale. I corsi di aggiornamento fanno riferimento ai contenuti dei moduli B (moduli di specializzazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relative attività); al settore produttivo di riferimento; alle novità normative e alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Obiettivo generale del corso è la specializzazione degli RSPP su aspetti di natura ergonomica, psico-sociale, organizzazione e gestione delle attività tecniche e amministrative e di tecniche di comunicazione e di relazioni sindacali. Il modulo integra, pertanto il percorso formativo dei RSPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza sulle materie del corso.
L'aggiornamento ha lo scopo di:
- aggiornare le conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione;
- aggiornare le capacità di individuazione dei rischi e quantificarli; - individuare le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre i rischi;
- individuare per le attività i DPI idonei;
- individuare i fattori di rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Il corso è rivolto a RSPP e ASPP interni ed esterni alle aziende che rientrano nel Macrosettore ATECO 3-4-5-7 (Industrie Alimentari, Tessili, Abbigliamento, Conciarie e Cuoio, Legno, Carta, editoria e stampa, Minerali non metalliferi, Produzione e Lavorazione metalli, Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici, Fabbricazione macchine e apparecchi elettrici ed elettronici, Autoveicoli, Mobili, Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, Smaltimento Rifiuti).
Obbligo di frequenza secondo attuale normativa.
Possibilità di FAD (Formazione A Distanza) dove previsto.
Tempo massimo di assenza (sul monte ore): 20 percento.